Art. 6.
(Responsabilità per i danni cagionati dalle Forze armate).

      1. Eventuali risarcimenti o indennizzi dovuti per danni arrecati all'estero a persone o a beni dalle Forze armate nazionali

 

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nella condotta delle operazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono definiti sulla base di accordi bilaterali o multilaterali sottoscritti fra le Parti interessate. In ogni caso tali risarcimenti o indennizzi non devono essere addebitati al personale delle Forze armate o dei Corpi armati dello Stato, salvo i casi di dolo o colpa grave.